Novità in materia di lavoro e previdenza
LEGGE DI BILANCIO 2024, L. 30.12.2023 n. 213
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:
• 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
• 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli
Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.
Lavoratrici con tre o più figli
Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo
anno di età del figlio più piccolo.
Lavoratrici con due figli
In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà
È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e
applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.
Ambito applicativo e finalità
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
• vittime di violenza;
• disoccupate;
• beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell’anno 2023).
ISCRO
Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.
Congedo parentale
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:
• all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
• al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%.
La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.
Misure di flessibilità in uscita
Ape sociale
L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.
La disposizione dispone:
• la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
• l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.
Opzione donna
L’anticipo pensionistico “Opzione donna” ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:
• un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
• un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite
massimo di 2 anni.
Quota 103
Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019, richiedibile da coloro con un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.
Per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2023 rimangono invariati il metodo di determinazione dell’assegno pensionistico e le “finestre” di accesso alla pensione; mentre per coloro che maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo e il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.
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