Bonus psicologo

Bonus psicologo
06/03/2024 Giovanna Zago

Bonus psicologo 2023

Al via le domande dal 18 marzo al 31 maggio 2024

Soggetti ammessi
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– residenza in Italia;
– valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Misura del beneficio
Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
–  con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
–  con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
–  con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

 

La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Il richiedente può presentare domanda:
–  per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
–  per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:

–  portale web sul sito dell’Istituto www.inps.it al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, accesso tramite SPID o CIE o CNS;

– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Esito della domanda e utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco verrà annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.

Riferimenti di legge: art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 per il solo anno 2022 e attuato con il DM 31 maggio 2022, in seguito è stato reso strutturale a partire dall’anno 2023 dall’art. 1 comma 538 della L. 197/2022.