Sistema TS: comunicazione compensi spese sanitarie

Sistema TS: comunicazione compensi spese sanitarie
20/01/2023 Giovanna Zago

Sistema Tessera Sanitaria

Invio spese sanitarie anche per il 2023 la periodicità è semestrale.

Il MEF con uno specifico Decreto ha recentemente disposto che, anche per le spese sanitarie 2023, l’invio dei dati al STS dovrà essere effettuato con periodicità semestrale:
− entro il 2.10.2023 (il 30.9 cade di sabato) per le spese del primo semestre 2023;
− entro il 31.1.2024 per le spese del secondo semestre 2023.

L’invio dei dati in esame con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, è pertanto differita alle spese sostenute dall’1.1.2024.

Ricordiamo che sono tenuti all’adempimento i seguenti soggetti:
• medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie;
• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
• strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;
• psicologi, infermieri e ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, biologi e soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.

Dal 2021 sono soggetti all’adempimento anche le seguenti attività professionali:
tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista e audioprotesista; tecnico ortopedico;
dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia;
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica;
terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
massofisioterapista.

NOVITÀ

Entro il prossimo 31.1.2023 l’invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda:
− le spese sostenute nel secondo semestre 2022, per i soggetti già obbligati all’adempimento in esame;
− le spese sostenute nel 2022, per i nuovi soggetti obbligati a tale invio, ossia gli ottici esercenti l’attività (anche non prevalente) di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, con codice 47.78.20.

Con un apposito Decreto di fine dicembre 2022 il MEF ha disposto che, a decorrere dalle spese 2022, con tale invio devono essere trasmesse anche le informazioni relative alla fruizione dei contributi riconosciuti dalla normativa vigente ed esposti sul documento fiscale attestante la spesa sanitaria.
Le nuove informazioni richieste si riferiscono al c.d. “Bonus psicologo” e al c.d. “Bonus vista”, per i quali va utilizzato il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese”.

Si ricorda che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile / non tracciabile, ferma restando l’esclusione per le spese la cui detrazione / deduzione non è subordinata al pagamento tracciabile.

Dal 2022 la necessità di inviare anche le informazioni relative a “eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali”, riguarda ottici e psicologi presso i quali i contribuenti hanno potuto utilizzare:
– il “Bonus vista”consistente in un contributo in forma di voucher una tantum, di importo pari a € 50, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive a favore dei membri di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000 annui;
– il“Bonus psicologo” consistente in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibile presso specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A tal fine è disposto che per l’invio di tali dati:
– va utilizzata la tipologia di spesa “AA – Altre spese” alla quale è ora associata la seguente
descrizione: “tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti nonché per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali”;
– la tipologia di spesa “AA – Altre spese” è utilizzabile anche per gli psicologi (in precedenza per tali soggetti era previsto/ammesso l’utilizzo del solo codice “SP – Prestazioni sanitarie”).