Sistema TS: comunicazione compensi spese sanitarie

Sistema TS: comunicazione compensi spese sanitarie
20/01/2025 Giovanna Zago

Sistema Tessera Sanitaria

Articolo aggiornato con le novità del 2025: periodicità semestrale e divieto di fatturazione elettronica.

Novità 2025

Il Decreto Milleproroghe fa slittare per tutto il 2025 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie eseguite a favore di persone fisiche.

Pertanto le fatture emesse per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche andranno emesse in formato “cartaceo” o file pdf.

Questo divieto è stato prorogato per tutelare la privacy dei pazienti e garantire che i dati sanitari non vengano condivisi attraverso il Sistema di Interscambio.

Scadenze per il 2025.

Cadenza semestrale per la trasmissione dei dati riferiti alle fatture emesse/incassate nei periodi:

  • 1° semestre 2025 (1° gennaio – 30 giugno) – termine adempimento 30 settembre 2025
  • 2° semestre 2025 (1° luglio – 30 settembre) – termine adempimento 31 gennaio 2026

 

Ricordiamo che sono tenuti all’adempimento i seguenti soggetti:

– medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie;
– ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
– strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;
– psicologi, infermieri e ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, biologi e soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista e audioprotesista; tecnico ortopedico;
– dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
-igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia;
– terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica;
– terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– massofisioterapista.

Si ricorda che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile / non tracciabile, ferma restando l’esclusione per le spese la cui detrazione / deduzione non è subordinata al pagamento tracciabile.