Manovra correttiva, le novità!

Manovra correttiva, le novità!
10/07/2017 Giovanna Zago

Le novità della “Manovra correttiva”

Pubblicata in G.U. il DL 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017

Il testo definitivo in sede di conversione conferma la disciplina dello split payment, la stretta sulle compensazioni, ed inserisce alcune novità come la nuova disciplina del lavoro occasionale (ex Voucher) e gli ISAF, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che andranno a sostituire progressivamente gli studi di settore.

Evidenziamo 7 argomenti principali che interessano maggiormente le imprese e i professionisti, consigliando di rivolgervi al proprio referente Cna Asolo per ogni ulteriori approfondimenti.

SPLIT PAYMENT
E’ un meccanismo di liquidazione dell’IVA, applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione. L’impresa incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente di P.A. che si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta.
Con la Manovra correttiva a decorrere dall’1.7.2017 lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In sede di conversione, è stato previsto che a richiesta del cedente (o prestatore), l’acquirente (o committente) deve rilasciare un documento attestante al sua riconducibilità da parte del Ministero delle Finanze tramite l’elenco dei soggetti destinatari della disciplina sulla scissione dei pagamenti.
Le disposizioni non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico”.
Il MEF emanerà a breve le disposizioni attuative delle novità indicate.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
Vengono imposte nuove regole più stringenti per utilizzare i crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) nelle compensazioni “orizzontali”, quelle effettuate tra tributi diversi.
Per importi superiori a Euro 5.000 (prima il limite era a Euro 15.000) è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello in cui emerge il credito. Tale novità vale sia nel caso di crediti annuali che per le richieste di compensazione del credito Iva infrannuale.

E’ stato soppresso il limite annuo di Euro 5.000 che obbligava, una volta superato, i soggetti Iva all’utilizzo dei servizi telematici per la presentazione del modello F24. Di conseguenza tutti i mod.F24 andranno presentati tramite Entratel o Fisconline.
E’ previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

LOCAZIONI BREVI
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione.
Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

DETRAZIONE IVA
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Prima delle modifiche, la detrazione dell’iva a credito si poteva esercitare entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.
Di conseguenza viene anche ristretto il termine per potere registrare le fatture di acquisto nel registro Iva acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

AUMENTI IVA
L’aumento delle aliquote IVA è “rivisto” come segue:
• l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
• l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

NUOVI VOUCHER
Vengono introdotte nuove tipologie di contratti per le prestazioni di lavoro occasionali. Si veda larticolo dedicato.

 

ISAF
In luogo degli studi di settore sono stati introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale che prenderanno gradualmente il loro posto.
I nuovi Indici:
• sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
• rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale;
• esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, al fine di consentirgli l’accesso al regime premiale.
Il potenziamento dei benefici premiali ha lo scopo di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuenti e dalla norma sono già stati individuati i seguenti:
a) l’esonero dal visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro e alle imposte sui redditi e all’Irap per un importo non superiore a 20.000 euro;
b) l’esonero dal visto di conformità, ovvero dalle garanzie ove previste, per i rimborsi dell’IVA per importi non superiori a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dalla disciplina delle società non operative (cd. società di comodo) e in perdita sistematica;
d) l’esclusione da accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici di cui all’art.39, primo comma, lett.d), secondo periodo del DPR 600/73 (incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione o nelle scritture contabili);
e) l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
f) l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
Non potranno essere riconosciuti i benefici in caso di riscontrate violazioni per reati tributari.