Comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo PEC

Comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo PEC
14/09/2020 Giovanna Zago

Comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo PEC

Scadenza 1° ottobre 2020

Il provvedimento Decreto semplificazioni ha introdotto l’obbigo per le società, imprese individuali e professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

Per  domicilio digitale s’intende l’indirizzo elettronico certificato, grazie al quale le PA potranno comunicare direttamente con le imprese.

In  dettaglio:
– le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione;
– le imprese costituite in forma di società e le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono provvedere alla comunicazione entro il 01/10/2020;
– obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Come si invia la comunicazione?
Per comunicare l’indirizzo PEC al Registro Imprese è necessario procedere alla trasmissione di una pratica telematica mediante una delle seguenti opzioni:
– procedura semplificata on-line ad uso esclusivo del titolare/legale rappresentante dell’impresa, munito del dispositivo di firma digitale, accessibile da questo  link;
– mediante i canali tradizionali (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software compatibili).

ATTENZIONE: Non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Per informazioni o per inviare la pratica rivolgersi a Sabina Torresan di Cna Asolo.