Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali nuovi
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 (30.06.2021 se l’ordine è accettato dal venditore entro il 31.12.2020 e risulti il pagamento di almeno il 20% del costo del bene).
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.
Dal beneficio sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo….
Beni oggetto del credito d’imposta
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi.
Sono esclusi dal beneficio l’acquisto di: veicoli a deducibilità limitata, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni elencati all’allegato 3 alla Legge n.208/2015 (esp. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali…) e beni gratuitamente devolvibili alle imprese operanti nei settori energia, acqua, trasporti…
Valore del credito d’imposta
La misura del credito d’imposta è differenziata secondo la tipologia del bene acquistato.
Beni compresi nell’allegato A alla legge di bilancio 2017, “beni materiali” funzionali al modello “industria 4.0” il credito spettante è:
– 40% fino a investimenti di importo inferiori a 2,5 milioni di euro;
– 20% per importi superiori a 2,5 milioni di euro fino al limite previsto di 10 milioni di euro.
Per gli investimenti di beni immateriali (software, applicazioni e tutti i beni compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017…) il credito d’imposta spettante è del 15% fino ad un massimo di spesa di 700.000 euro.
Categoria “residuale”: per i beni diversi dalle due precedenti categorie, spetta un credito d’imposta pari al 6% fino al limite di spesa di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni, solo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo o di 3 annualità per gli investimenti in beni immateriali.
Obblighi documentali
Dicitura in fattura. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contentere l’espresso riferimento alla legge di bilancio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co.185 della legge di bilancio 2020”.
Perizia tecnica semplice. Per gli investimenti nei beni di cui all’All. A e B legge 232/2016 le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (non più giurata) o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato dove risulti che:
– i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi Allegati A e B.
– sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della prodzione o dalla rete di fornitura.
Comunicazione al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.