Integrazioni fatture estere, come fare!

Integrazioni fatture estere, come fare!
30/05/2022 Giovanna Zago

Integrazioni fatture con soggetti non stabiliti in Italia

Le nuove “fatture” con le 7x, TD17, TD18, TD19.

 

Dal 1° luglio aziende e professionisti dovranno trasmettere a SdI i dati delle operazioni transfrontaliere tramite i documenti riportanti le 7X se operazioni attive, ed i documenti contraddistinti dai codici TD17, TD18, TD19 se passive.

Con riguardo ai documenti con le 7X, la loro trasmissione dovrà avvenire con la stessa tempistica delle fatture di vendita, mentre per i documenti TD17, TD18, TD19 dovranno essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento (se fornitore UE) o di effettuazione dell’operazione (se fornitore extra-UE).
Sia i documenti con le 7X che i TD17, TD18, TD19 dovranno essere conservati in sola modalità digitale, e con riguardo a questi ultimi si suggerisce di conservare entrambi gli esemplari, e quindi sia quello trasmesso a SdI che quello ricevuto.

Si suggerisce di non attendere il 1° luglio per adeguarsi all’obbligo, ma di iniziare già nel mese di giugno per verificare che non vi siano criticità nella procedura.
Invitiamo a porre attenzione a questa nuova modalità di invio dei dati tramite fatture elettronica poichè in caso di omessa o errata trasmissione si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze, e ricordando che non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs.

N.B.: Con riguardo alle integrazioni da eseguirsi per gli acquisti in reverse charge da fornitori italiani, anche se queste possono essere eseguite ancora su carta, può essere l’occasione per iniziare a trasmettere a SdI il documento TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno.

In caso di cessione di beni o prestazione di servizi a soggetti non stabiliti nel territorio italiano, dal 1° luglio 2022 va trasmesso a SdI il file XML conforme alle specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate.

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere non si svolgerà più con la trasmissione periodica dell’esterometro, ma con un invio del file riportante:
-campo <TipoDocumento> il codice TD01 (fattura)
-campo <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (in breve: “7X”)

In breve:

1. Il file con le” 7X” non è una fattura
Anche se il documento viene emesso con il codice TD01 non è una fattura. Pertanto l’unico documento valevole in caso di controversia con la controparte o amministrazione finanziara rimane la fattura (che può essere emessa anche cartacea) inviata al cliente.

2. La tempistica di trasmissione è la medesima delle fatture
Si veda il link

3. La compilazione e la trasmissione deve seguire le specifiche tecniche
Il file con le “7X” da trasmettere a SdI, deve essere compilato e trasmesso in conformità con le specifiche tecniche previste per la fattura elettronica, e quindi:
– può essere o meno firmato digitalmente;
– può avere un allegato,  per esempio il file PDF della fattura emessa al cliente;
– può essere scartato da SdI, qualora i campi non siano compilati correttamente;

4. Emissione del TD04 in caso di nota di credito
Se a seguito di una cessione di beni intra-UE si è reso necessario rettificare l’operazione con l’emissione di una nota di credito, si dovrà trasmettere a SdI un documento TD04 (nota dicredito) che dovrà anch’esso riportare nel campo <CodiceDestinatario> le “7X”.

5. Devono essere conservati entrambi i documenti.

In caso di acquisto di beni o servizi da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, dal 1° luglio 2022 si dovranno comunicare i dati delle operazioni trasmettendo a SdI i file XML indicando nel campo <TipoDocumento> uno dei seguenti codici:

  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisti servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  •  TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, D.P.R. n. 633/72.

1. I documenti TD17, TD18, TD19 per acquisti di beni o servizi da soggetti UE non sono delle fatture. Il solo documento che può definirsi “fattura” è quello ricevuto dal soggetto estero (rechnung/factura/invoice…).  In caso di acquisto di beni o servizi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta è assolta dal cessionario/committente soggetto IVA italiano mediante il meccanismo dell’inversione contabile. In tale contesto, la trasmissione a SdI del documento TD17, TD18, TD19 assolve contemporaneamente a due obblighi:
a. comunicare all’A.d.E. i dati inerenti l’operazione transfrontaliera, e quindi nella pratica sostituire l’esterometro;
b. integrare la fattura con l’imposta e l’aliquota, senza più alcun obbligo di eseguire tale attività sull’originale della fattura ricevuta.

2. I documenti TD17 e TD19 per acquisti di beni o servizi da soggetti extra-UE sono delle fatture
La trasmissione a SdI del TD17 oppure del TD19, assolve contemporaneamente a due adempimenti:
a. comunicare all’A.d.E. i dati inerenti l’operazione transfrontaliera (sostituisce l’esterometro);
b. emettere la fattura elettronica in unico esemplare senza più l’obbligo di emetterla in modalità cartacea.

3. Data documento e tempistica di trasmissione
Si veda l’allegato con schema riepilogativo

4. Attuarre le corrette modalità di conservazione di tutti i documenti ricevuti ed emessi.