Decreto Controlli: obbligo di qualificazione per i manutentori dei presidi antincendio
Il D.M. 1 settembre 2021, noto come “Decreto Controlli”, introduce specifici obblighi di qualificazione per gli operatori che svolgono attività di manutenzione ordinaria sui presidi antincendio.
La disposizione interessa, in particolare, le imprese del settore installazione e manutenzione di presidi e impianti antincendio, nonché le imprese del settore edilizia, produzione di serramenti e attività affini che operano nella realizzazione, installazione e manutenzione di opere antincendio.
La qualificazione è personale
Il Decreto prevede che coloro che svolgono la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio debbano conseguire una specifica qualificazione personale per poter operare. L’obbligo riguarda complessivamente 14 diverse tipologie di presidi antincendio, tra cui, a titolo di esempio, estintori, porte tagliafuoco e sistemi di rilevazione fumi.
È importante sottolineare che la qualificazione non è riferita all’impresa, ma al singolo operatore.
Due modalità di accesso alla qualificazione
Il percorso previsto varia in funzione dell’esperienza maturata dall’operatore.
Caso 1 – Operatori con meno di tre anni di esperienza al 25 settembre 2022
Per coloro che non avevano maturato tre anni di esperienza alla data del 25 settembre 2022, è previsto:
- un corso di formazione;
- un esame presso i Vigili del Fuoco, articolato in prova scritta, orale e pratica.
Caso 2 – Operatori con almeno tre anni di esperienza al 25 settembre 2022
Per coloro che, invece, avevano maturato almeno tre anni di esperienza alla data del 25 settembre 2022, non è richiesto il corso di formazione.
In questo caso è possibile accedere direttamente a un esame ridotto presso i Vigili del Fuoco, costituito da una prova orale e pratica.
Una qualificazione specifica per ogni presidio
La qualificazione deve essere conseguita in relazione ai presidi sui quali l’operatore è chiamato a intervenire. Per ogni presidio installato è previsto, qualora ne ricorra l’obbligo, uno specifico percorso formativo e un esame dedicato. Anche la durata dei corsi può variare in funzione della tipologia di presidio per la quale viene richiesta la qualificazione.
La convenzione CNA Veneto
I percorsi formativi devono essere svolti attraverso docenti e soggetti formatori qualificati. Per supportare le imprese associate nell’adempimento previsto dalla normativa, CNA Veneto ha stipulato una convenzione con Sita Srl di Paese, che propone i percorsi formativi previsti dalla normativa e, su richiesta, anche corsi facoltativi di ripasso.
La convenzione prevede tariffe agevolate per i soci CNA, sia per i percorsi formativi sia per lo svolgimento dell’esame.
Come iscriversi all’esame
L’iscrizione all’esame presso i Vigili del Fuoco può essere effettuata direttamente dall’esaminando o dall’azienda, oppure attraverso la sede CNA. La procedura di iscrizione è disponibile sul portale dei Vigili del Fuoco:
https://corpodigitale.vigilfuoco.it/#/atm
Validità della qualificazione
L’attestato di qualificazione ha una validità di cinque anni. Al termine del periodo di validità, la qualificazione dovrà essere aggiornata attraverso la frequenza di un apposito corso. Le imprese interessate ad accedere ai percorsi formativi e all’esame sono invitate a segnalare il proprio interesse alla sede CNA.
Riferimento:
Torresan Sabina
Tel. 0423/529384
Email: torresan.sabina@cnaasolo.it



