Fattura elettronica, nuovi termini di invio.
Dal 1° luglio 2019 entrano in vigore i nuovi termini per la corretta emissione ed invio delle fatture elettroniche per i contribuenti trimestrali, mentre per i contribuenti mensili le nuove modalità partiranno dal 1° ottobre 2019.
Riepilogo note valide sia per le fatture elettroniche che cartacee:
1 – Fattura immediata. Cessione del bene o prestazione di servizio emessa alla data di stipula di un atto (beni immobili), consegna o spedizione (beni mobili), pagamento corrispettivo (prestazione di servizi). Con le nuove modalità va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
2 – Fattura differita. Cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo, nonché le prestazioni di servizi, sempre individuabili con documentazione idonea, dalla quale emerga l’incasso del corrispettivo, ed effettuate nello stesso mese solare.
3 – Nella fattura deve essere indicata la data in cui è effettuata l’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo se tale data è diversa dalla datta emissione della fattura.
Per le fatture elettroniche inviate al SdI la data indicata nel campo “DATA” si intende sempre la data di effettuazione.
FATTURA IMMEDIATA: A partire dal 1° luglio 2019 può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Come scritto prima, il termine di 12 giorni è valido anche per chi emette fattura cartacea.
Esempio:
Fattura immediata – operazione 28.09.2019
Tre possibili soluzioni per l’emissione della fattura:
1 – Fattura generata e inviata allo SDI il 28.09.2019
2 – Fattura generata il 28.09.2019, inviata allo SDI entro i 12 giorni successivi
3 – Fattura generata, inviata allo SDI in uno dei 12 giorni successivi
In tutte tre le ipotesi deve essere presente il campo data fattura con indicato 28.09.2019.
FATTURA DIFFERITA: Come da regole precedenti, la fattura differita può essere emessa come unico documento con il dettaglio delle operazioni del mese, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
N.b.: la data della fattura differita indicata nel documento dovrà essere o quella dell’ultimo DDT o la data di fine mese.
Ricordiamo che il periodo di “tolleranza” per le fatture elettroniche, ovvero di disapplicazione totale o ridotta delle sanzioni, che permetteva di emettere la fattura elettronica entro il termine di liquidazione IVA è terminato il 30 giugno per i trimestrali e il prossimo 30 settembre per i mensili.
In caso di ritardo di emissione delle fatture la sanzione applicata va da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’iva; in caso contrario la sanzione è dal 90% al 180% sull’importo di variazione dell’iva.
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FATTURE CARTACEE (regime minimi e forfettari): devono essere emesse entro i 12 giorni successivi all’effetuazione dell’operazione. Devono essere indicate entrambe le date di effettuazione e di emissione. Va posta molta attenzione al momento dell’invio.
Esempio:
Trimestrale senza obbligo di fattura elettronica – cessione di beni effettuata il 28/07/2019
Ipotesi 1: Data fattura 28/07/2019 solo se messa a disposizione del cliente il giorno stesso (consegna a mano o invio tramite email/pec).
Ipotesi 2: Se l’invio è fatto entro i 12 giorni successivi, la data della fattura è quella dell’invio e deve essere indicata obbligatoriamente la data di effettuazione dell’operazione del 28/07/2019.