Fattura elettronica per i forfettari

Fattura elettronica per i forfettari
29/04/2022 Giovanna Zago

Fattura elettronica per i forfettari

Obbligo dal 1° luglio 2022 per chi ha conseguito ricavi superiori a 25.000 euro

Con il decreto PNRR 2 il Consiglio dei Ministri ha recentemente confermato l’estensione della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022 alle partite IVA in regime agevolato (forfetario/regime dei minimi) e alle associazioni che adottano la legge 398.

L’obbligo alla fatturazione elettronica, al momento, non riguarderà i soggetti con ricavi o compensi fino a 25.000 euro.

In attesa di chiarimenti quindi, si delinea l’esonero per i soggetti:
– con ricavi e compensi nel 2021 inferiori a € 25.000 (se l’attività è iniziata nel corso del 2021 tale limite deve intendersi come ragguagliato ad anno);
– che hanno avviato l’attività nel 2022;
– con obbligo di invio al STS – Sistema Tessera Sanitaria (già interessati dal divieto di fatturazione elettronica) per le operazioni nei confronti delle persone fisiche.

Viene previsto un periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati.

L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Fatturazione elettronica ed esterometro
Si ricorda che i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del cd. “esterometro”. Dal 1° luglio 2022, in luogo dell’esterometro, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Pertanto, i soggetti con regime minimi, forfettari ed i soggetti forfettari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti.

Fatturazione elettronica e operazioni con San Marino
Sono state aggiornate le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
• dall’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
• dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi/forfetari, forfetari ex L.398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro) devono adottare la e-fattura anche nei confronti di operatori di San Marino.

Per gli associati Cna Asolo che a breve dovranno attivarsi per la fatturazione elettronica, consigliamo di confrontarsi con il proprio referente fiscale, con il quale verranno valutate le diverse modalità per emettere le fatture in formato elettronico.