“Decreto aiuti”
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 50/2022 (c.d. “Decreto aiuti”)
Articolo 2 – Incremento dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25% e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.
Articolo 3 – Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Articolo 14 – Superbonus: proroga per le unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Articolo 21- Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50%.
Articolo 22 – Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50% e del 40% sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Articolo 31 e 32 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti
Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
L’indennità una tantum per pensionati in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili….
– con decorrenza entro il 30 giugno 2022
– e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
L’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (requisiti da verificare nel dettaglio per ogni categoria). Si cita ad esempio: coloro che percepiscono nel mese di giugno prestazioni Naspi e DIS-COLL, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport, lavoratori stagionali o dello spettacolo, ai lavoratori autonomi privi di partita Iva…
L’indennità per questi soggetti verrà erogata dall’INPS su presentazione di una domanda.
Ad oggi, sul sito dell’INPS non sono ancora presenti indicazioni sulle modalitè di presentazione della domanda per il bonus di 200 euro.
Articolo 35 – Bonus abbonamenti trasporto pubblico
Per il 2022 viene istituito un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):
– a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
– 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
– a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.
Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% prevista dall’art.
15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario
del buono.