I bonus in edilizia aggiornati alla Legge di Bilancio 2022

I bonus in edilizia aggiornati alla Legge di Bilancio 2022
18/01/2022 Giovanna Zago

I bonus in edilizia e altre agevolazioni per il 2022

Tutte le proroghe aggiornate alla Legge di Bilancio 2022.

SUPERBONUS 110%
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.

Viene prorogato il termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.
Alcune tipologie di interventi possono usufruire di un termine molto più ampio:
1. per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta:

  • spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 110%
  • spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, del 70%
  • spese sostenute nell’anno 2025, 65%

2. per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

3. per gli interventi effettuati da IACP, enti equivalenti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento agli interventi per impianti solari fotovoltaici, prevede la rateazione in 4 quote annuali e un tesso masso di spesa agevolabile di euro 48.000.

Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020.

Per entrambi gli interventi spettano le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).

OPZIONI SCONTO E CESSIONE
Prorogata l’operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.
Per maggiori info clicca qui.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA”
Prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% – 75%.

Risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% – 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (rif. comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020).

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”
È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
• gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.
Prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:
− le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
− del 70% – 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
− del 75% – 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
− la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% – 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

Successivamente al 2024 la detrazione del 50% tornerà a regime all’aliquota del 36%.

BONUS FACCIATE
Il c.d. “bonus facciate” è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

BONUS VERDE
Il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.

BONUS MOBILI
Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 a condizione che, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili/elettrodomestici. Specificate le seguenti categorie ammesse:
forni non inferiore alla classe A
lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie non inferiore alla classe E
frigoriferi e congelatori non inferiore alla classe F.
La detrazione del 50%, in 10 rate annuali, spetta a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus, su una spesa massima di:
− € 10.000 per il 2022
− € 5.000 per il 2023 e 2024.

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Novità 2022

INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.