Soppresso il “Decreto Antifrode”
Incluse nella Legge di Bilancio 2022 le misure volte a contrastare le frodi nelle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.
Il Decreto Legge, n. 157/2021 c.d. Decreto Antifrode è stato soppresso. Le misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche sono state incluse, con qualche variazione, all’interno della Legge di Bilancio 2022.
Integrati anche alcuni articoli del DL n. 34/2020 che prevedono l’introduzione dei nuovi adempimenti e il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in materia di crediti d’imposta e detrazioni per lavori in edilizia, inserendo anche nuovi adempimenti.
ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE
Per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese:
– sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
– i prezzari individuati per asseverazione “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi: di riduzione del rischio sismico e rientranti nel c.d. “bonus facciate”.
VISTO DI CONFORMITÀ PER DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE
Recependo quanto previsto dal soppresso DL n. 157/2021, viene richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.
Sono esclusi da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730/REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
OPZIONE SCONTO IN FATTURA – CESSIONE DEL CREDITO
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, sostanzialmente viene confermata la possibilità di esercitare l’opzione, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:
– fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria”(comma 2 art.121 DL 34/2020);
– fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.
Gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 sono quelli a cui spettano la detrazione “ordinaria” (esp.:bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc..) e la detrazione del 110%.
Il comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali:
– tra gli interventi di cui all’art. 16-bis, TUIR per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame rientrano anche quelli di realizzazione di autorimesse /posti auto pertinenziali;
– è aggiunta la nuova lett. f) relativa agli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali, come di seguito illustrato, è prevista una nuova detrazione del 75% (comma 42).
In caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 art. 121 sono richiesti:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF.;
l‘attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell’art. 119.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.
Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:
– per le opere classificate “di edilizia libera“;
– per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000;
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Viene fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n.160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.