Congedo di paternità

Congedo di paternità
10/05/2021 Giovanna Zago

Congedo di paternità

Prorogato per l’anno 2021 il congedo di maternità obbligatorio e facoltativo che spetta ai padri lavoratori dipendenti.

La Legge di bilancio per l’anno 2021 ha prorogato ed ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente per nascita del figlio.

In particolare, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021:
– sono stati prorogati sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo, in riferimento alle nascite, adozioni/affidamenti avvenuti in tale periodo;
– la durata del congedo obbligatorio è stata aumentata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore;
– la durata del congedo facoltativo è invece rimasta di un solo giorno, da fruire sempre in alternativa ad un giorno di congedo di maternità della madre, entro i suddetti termini;
– il diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre è stato esteso anche in caso di morte perinatale del figlio (periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita del minore).

Vediamo in dettaglio:

1) Congedo obbligatorio post parto/adozione
I lavoratori dipendenti hanno l’obbligo di fruire del congedo entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, in riferimento agli eventi che si verificano dal 1.01.2021 al 31.12.2021.

Il congedo ha la durata di 10 giorni e può essere fruito anche in via non continuativa, ma comunque sempre frazionato a giorni e non ad ore. Vanno computate e indennizzate solo le giornate lavorative.

Si rammenta che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. L’unico requisito richiesto quindi è che il padre sia lavoratore dipendente al momento della fruizione.

2) Congedo facoltativo
La possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un giorno di congedo facoltativo entro cinque mesi dalla nascita/adozione del figlio, in sostituzione di un corrispondente periodo di congedo di maternità della madre, è stata prorogata anche per l’anno 2021.
Sono confermate le modalità di fruizione degli anni precedenti . In caso di fruizione del congedo facoltativo, che può avvenire anche mentre la madre è in congedo di maternità, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta al proprio datore di lavoro, una dichiarazione della madre che attesti la non fruizione del congedo di maternità e la sua riduzione di un giorno.

 

3) Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2021, sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo, spettano anche in caso di morte perinatale del figlio (nel periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore).

Modalità di utilizzo
Per usufruire dei congedi il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, le date in cui intende fruirne con almeno 15 giorni di preavviso (ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto).

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale.

Per i giorni di congedo spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione che, normalmente, il datore di lavoro anticipa in busta paga.