Redditi esteri

Redditi esteri
26/04/2023 Giovanna Zago

I redditi esteri in dichiarazione

 

In base al principio di tassazione mondiale il soggetto residente in Italia è soggetto passivo di imposta per i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).
Questo presuppone un’attenta valutazione degli investimenti e delle attività di natura patrimoniale e finanziaria detenute all’estero, per verificare se si è soggetti agli obblighi di dichiarazione ai fini del calcolo delle imposte e/o di monitoraggio.

Gli investimenti esteri oggetto di monitoraggio

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

Alcuni esempi di attività/investimenti all’estero: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, azioni o obbligazioni e titoli similari, valute estere, depositi e conti correnti bancari, criptovalute, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, forme di previdenza complementare, beni immobili e diretti reali immobiliare (usufrutto, nuda proprietà), beni preziosi, opere d’arte, beni registrati (imbarcazioni, navi…)

Le imposte patrimoniali dovute su prodotti finanziari e patrimoni esteri

IVAFE

Imposta di natura “patrimoniale”sui:

  • prodotti finanziari;
  • conti correnti;
  • libretti di risparmio, detenuti all’estero.

Sono soggette all’IVAFE anche le attività “depositate” in cassette di sicurezza all’estero o detenute tramite intermediari non residenti,  è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate e viene rapportata ai giorni di detenzione.

L’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,2 per cento per i prodotti finanziari, mentre è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro per i conti correnti.

IVIE

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni….
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione….li
  • locatari, per gli immobi concessi in locazione finanziaria

L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato.

L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare): 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. N.

Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Criptovalute

La Legge di bilancio 2023 ha ridefinito la normativa fiscale che riguarda le valute virtuali detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia. La norma fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate“.

Costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptovalute archiviate o negoziate per importi non inferiori a euro 2.000 nel periodo d’imposta di riferimento.
Sono considerate Operazioni Fiscalmente Rilevanti fiscalmente:
– Utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio
– Conversione di una valuta virtuale in euro/altre valute  o l’utilizzo per acquisto NFT
La sola permuta non è fiscalmente rilevante.
Le criptovalute sono soggette al monitoraggio.