Rinvio secondo acconto 2023
D.L. n. 145/2023 (c.d. “Decreto Anticipi”)
Possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte dirette
I soggetti interessati sono solo le persone fisiche titolari di partita IVA e che per il periodo d’imposta precedente (2022) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
I contribuenti in regime forfettario nel 2022 e che hanno mantenuto i requisiti per tale regimeanche per il 2023 rientrano, pertanto, “automaticamente” in questa disposizione.
Restano, quindi, esclusi:
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di persone, società di capitali, enti commerciali e non);
– le persone fisiche NON titolari di partita IVA (soci di società e collaboratori familiari);
– le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno conseguito nel 2022 ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro.
Sono esclusi dal rinvio i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – (INPS) e dei premi assicurativi INAIL, che rimarrano con la scadenza del 30.11.2023.
Il rinvio riguarda le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, quali:
– IRPEF;
– cedolare secca;
– IVIE;
– IVAFE;
– imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario (L. n. 190/2014);
– imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime di vantaggio (D.l. n. 98/2011).
La scadenza oggetto di proroga è quella del 30 novembre 2023. A seguito della modifica apportata, i versamenti delle imposte sopra indicate potranno essere effettuati:
– in unica soluzione, entro il 16 gennaio 2024,
oppure
– in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4%.
Ricordiamo che chi desidera valutare il pagamento del secondo acconto con il metodo presunto, deve contattare il proprio referente entro il 15.11.2023.