Modifiche al reddito da lavoro autonomo
Rif. Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 81 e seguenti..)
Tra le varie modifiche dei decreti collegati alla Legge di Bilancio, evidenziamo alcuni aspetti di interesse relative al reddito da lavoro autonomo.
Riaddebito analitico delle spese di trasferta per i professionisti.
Nel 2024, i rimborsi spese erano considerati componenti positivi di reddito e tassati insieme all’onorario. Dal 1° gennaio 2025, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non sono più considerate reddito di lavoro autonomo.
Per i contribuenti in regime ordinario, il risultato finale a livello di reddito tassabile non cambia se il rimborso viene effettivamente incassato.
Per i contribuenti in regime forfettario, la norma consente di non “gonfiare” gli onorari con i rimborsi analitici, portando a una riduzione del reddito imponibile e delle imposte dovute. Inoltre, i rimborsi analitici non concorrono al calcolo delle soglie di 85.000 o 100.000 euro per il regime forfettario.
Le nuove regole riguardano esclusivamente i rimborsi spese analitici, ovvero le spese sostenute in nome del professionista e riaddebitate “tal quali” con elencazione dettagliata in parcella. L’addebito di somme onnicomprensive e indistinte continua ad essere assimilato agli onorari.
Il rimborso spese analitico non è più assimilato agli onorari e non comporta l’addebito della rivalsa cassa di previdenza.
Momento impositivo del compenso
Il compenso è soggetto a tassazione nell’anno in cui il pagamento viene disposto dal committente.
Questo permette di avere allineamento tra gli adempimenti posti in essere da quest’ultimo (CU, 770 e ritenuta) e l’anno di imposizione per il professionista (di particolare interesse per le operazioni a cavallo d’anno).