Lavoro autonomo occasionale
Modalità di comunicazione preventiva
Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è stato introdotto dalla Legge 215/2021 l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori.
L’adempimento interessa le prestazioni rese da soggetti autonomi ma esercitate occasionalmente, senza requisiti di professionalità e prevalenza (senza partita Iva) e senza vincolo di subordinazione con l’azienda committente.
L’obbligo, in vigore dal 21/12/2021, ricade sul committente (operante in qualità di imprenditore) che deve provvedere preventivamente all’inizio dell’attività.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non si compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso qualora già stabilito.
L’invio va fatto tramite la funzionalità on-line presente sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro; l’accesso avviene tramite SPID o CIE del titolare o legale rappresentante,
previa registrazione dell’impresa e sottoscrizione dell’apposita dichiarazione con firma digitale.
In caso di motivazioni oggettive eccezionali (ad esempio malfunzionamento del sistema), l’invio può essere fatto tramite e-mail, all’apposito indirizzo dell’ITL competente per territorio.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione alcune categorie particolari, quali le attività intellettuali (ad esempio docenti, relatori di convegni, correttori di bozze, progettisti grafici, redattori di articoli o testi, guide turistiche), i procacciatori d’affari occasionali e i venditori occasionali a domicilio.
Il mancato adempimento può comportare una sanzione amministrativa che va da Euro 500 ad Euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione.