Tracciabilità spese trasferta e rappresentanza
Aggiornamento Legge di Bilancio 2025
Ai fini della deducibilità dal reddito di impresa e dall’IRAP, le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) e di trasferta devono essere pagate con modalità tracciabili.
La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Sono oggetto di questa misura le spese:
- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
In merito ai servizi pubblici non di linea rientrano anche coloro che:
– provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e
integrativa al trasporto pubblico;
– vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico.
Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.
Promemoria: per metodi tracciabili si intendono: versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari