Legge di Bilancio 2023, tregua fiscale

Legge di Bilancio 2023, tregua fiscale
24/01/2023 Giovanna Zago

Tregua fiscale

Finanziaria 2023

La Finanziaria 2023 contiene numerose misure per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso.

In particolare sono previste:
− la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
− la regolarizzazione delle irregolarità formali;
− il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
− la definizione agevolata degli atti di accertamento;
− alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
− la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
− la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazionequater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI AVVISI BONARI
Si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tale definizione può interessare anche i contributi previdenziali. L’agevolazione consiste in una riduzione delle sanzioni dovute: il 3% in luogo della misura ordinaria; è possibile pagare il quantum in un’unica soluzione entro 30 giorni ovvero con un massimo di n. 20 rate trimestrali.
La riduzione delle sanzioni, sul debito residuo, si applica anche per la definizione agevolata da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

RAVVEDIMENTO SPECIALE
Viene prevista la possibilità di sanare ulteriori violazioni tributarie (non ancora contestate) pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogate (mentre le imposte e gli interessi rimangono dovuti in forma piena). Tale disciplina è applicabile alle dichiarazioni con periodo di imposta 2021 e annualità precedenti (fino a 5 anni antecedenti) di: redditi, IVA, IRAP e 770. Il versamento del dovuto può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 marzo 2023. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La regolarizzazione in esame non è consentita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e per la regolarizzazione delle dichiarazioni omesse.

SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
Possono essere sanate e rimosse le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi (e sempre che tali errori formali non siano già stati fatti oggetto di contestazioni del Fisco) commesse fino al 31 ottobre 2022 mediante il solo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento dovrà essere eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

POSSIBILITÀ DI ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Con riferimento ai tributi “amministrati” dall’Agenzia delle Entrate, viene disposta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo per gli accertamenti con adesione relativi a:
– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
– avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e non ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 nonché a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.
Le somme dovute possono essere dilazionate in venti rate trimestrali di pari importo (gli interessi sono dovuti al tasso legale).

POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Per le controversie tributarie in cui parte è l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi (quali avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni) si introduce una nuova definizione agevolata. Essa è applicabile alle liti:
– pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio;
– il cui ricorso è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della definizione, il processo non si è ancora concluso con pronuncia definitiva. La definizione si perfeziona per volontà del contribuente attore dietro pagamento del valore della controversia e della imposta dovuta. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine del 30 giugno 2023. Per i ricorsi presentati in primo grado, si prevede che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.

POSSIBILITÀ DI CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire con un accordo conciliativo fuori udienza, entro il 30 giugno 2023, le controversie “pendenti” al 1° gennaio 2023 in primo e secondo grado in cui parte è l’Agenzia delle Entrate.
Tale ipotesi, adottata richiedendo l’accordo di conciliazione o aderendo alla proposta raggiunta, permette di pagare le sanzioni in misura ridotta (1/18 del minimo edittale).

 

STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI FINO A 1.000 EURO
Viene previsto l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, delle cartelle:
– di importo residuo fino a 1.000 euro;
– consegnate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La sanatoria in esame può riguardare anche i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente di riscossione da parte di Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (esempio: INPS).
La cancellazione automatica è esclusa per determinate fattispecie tra cui:
– le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
– i dazi e i diritti doganali;
– l’IVA riscossa all’importazione.
Per i debiti che potrebbero rientrare in tale contesto agevolativo ma dovuti verso enti diversi dalle amministrazioni statali, ed enti pubblici previdenziali (es. debiti dovuti a casse professionali), essi potranno essere oggetto di annullamento solo se verrà adottata una delibera di recepimento della norma entro il 31 gennaio 2023.

NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Viene prevista una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento per gli importi superiori a 1.000 euro; è possibile usufruire di un pagamento scontato per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione agevolata richiede infatti il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. L’accesso a tale misura interessa anche i debitori decaduti dalle prime tre rottamazioni. Sono definibili attraverso tale misura: imposte dirette, IVA, IRAP, tributi locali e contributi previdenziali. Sono escluse dalla definizione:
– le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
– i dazi e i diritti doganali;
– l’IVA riscossa all’importazione.
– sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli Enti previdenziali.
La richiesta potrà essere fatta entro il 2 maggio 2023: l’Agenzia delle Entrate riscossione comunicherà i nuovi importi e le scadenze di versamento entro il 30 giugno 2023. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse del 2%: le prime due nel 2023 (31 luglio e 30 novembre) e saranno pari al 10% del totale dovuto. Le altre (fino a un massimo di 18 scadenze) saranno di pari importo. Il mancato pagamento della prima o unica rata e di quelle successive (salvo i 5 giorni di tolleranza) fa decadere dalla sanatoria.