Superbonus e altre agevolazioni in edilizia
Aggiornato alla Legge di Bilancio 2023
PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE E RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono confermate per il 2023:
– la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici abitativi del 50% con un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare;
– la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto “Ecobonus”) al 50%-65% (e 70%-75% per gli interventi che comportino il raggiungimento di determinati indici di prestazione energetica);
– la detrazione pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti;
– la detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica degli edifici, del 50% su un ammontare massimo di 96.000 euro; la detrazione è più elevata (70% o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (75% o 85%) a condizione che non sia possibile utilizzare, per l’intervento, l’agevolazione del 110%.
E’ sempre possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi.
MODIFICHE SUPERBONUS DEL 110%
Vengono introdotte diverse e rilevanti modifiche alle diposizioni sul cosiddetto “Superbonus 110%” e, precisamente:
– con riferimento ai condomini (ordinari e mini) e agli edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate interamente posseduti da unico proprietario, viene previsto che, dal 1/1/2023 e per tutto il 2023, il Superbonus sia ridotto dal 110% al 90% delle spese sostenute. Ci si può però avvalere dell’agevolazione ancora nella misura del 110% nel caso di:
– condomìni con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 e per i quali al 25 novembre 2022 risulti depositata la CILAS. La data della delibera dovrà essere asseverata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà essere firmata dall’amministratore di condominio o, quando non vi è obbligo di amministratore, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea;
– condomìni con delibere approvate entro il 18 novembre 2022 e che entro il 31 dicembre 2022 hanno depositato la CILAS;
– immobili oggetto di demolizioni con ricostruzione: l’istanza per ottenere il titolo abilitativo deve essere presentata al 31 dicembre 2022.
Nel caso, invece, di villette unifamiliari o unità autonome per:
a) gli interventi già avviati con SAL di almeno il 30% al 30/9/2022 (purchè, a tale data, il SAL sia asseverato) si potrà godere dell’aliquota del 110% fino al 31 marzo 2023;
b) i lavori da avviare al 1° gennaio 2023 si potrà fruire dell’aliquota del 90% per il 2023 a condizione che:
• si tratti di abitazione principale;
• il reddito di riferimento familiare non superi i 15.000 euro (somma dei redditi complessivi percepiti dai componenti del nucleo familiare, suddivisa per un numeratore definito dalla legge);
• il beneficiario sia proprietario dell’abitazione o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (risultano pertanto esclusi i conduttori e i comodatari: tali soggetti potranno fruire delle detrazioni nelle misure ordinariamente previste).
Un’ulteriore novità è che fornitori e cessionari (per i crediti con opzione comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022) possono suddividere in 10 anni quelli non ancora utilizzati, in luogo degli originari quattro o cinque previsti dalle ordinarie disposizioni. Quest’ultima possibilità consente una più comoda ripartizione annuale creando meno assilli sulla compensabilità delle quote. Manca, peraltro, ancora il provvedimento attuativo necessario per rendere operativa questa facoltà.
ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI RELATIVI AL SUPERBONUS E AGLI ALTRI BONUS EDILIZI
Viene confermato che, per i lavori edili avviati rispettivamente dopo il 1° novembre 2021 e dopo il 27 maggio 2022, e di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro, è necessario richiedere:
– nel primo caso (lavori avviati dopo il 1.11.21) il rilascio del DURC di congruità;
– nel secondo caso (lavori avviati dopo il 27 maggio 2022) oltre al DURC di congruità, è obbligatoria la menzione del CCNL applicabile sia nell’atto di affidamento dei lavori (pena la perdita del diritto per il cliente alle detrazioni fiscali) che nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi. Sono interessati da tale adempimento esclusivamente gli affidatari dei lavori che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si avvalgono di lavoratori dipendenti. Coloro che non si avvalgono di lavoratori dipendenti riporteranno tale circostanza nel contratto e nelle fatture.
Vi è però ora un nuovo adempimento da rispettare per i nuovi lavori che fruiscono delle detrazioni fiscali e che presentano un importo di spesa superiore a 516.000 euro: viene infatti previsto l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di tale entità solo ad imprese in possesso dell’attestazione SOA. Essa è necessaria per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e l’obbligo è già applicabile dal 1.1.2023 ma vige un periodo transitorio:
– fino al 30/06/2023 le imprese affidatarie dei lavori devono almeno provare di aver avviato le pratiche per ottenere la SOA dagli organismi preposti al momento dell’accettazione dell’incarico;
– a far data dal 01/07/2023 le imprese esecutrici già all’atto di conclusione del contratto di appalto con il committente, devono essere in possesso di detta certificazione. Restano esclusi: – i lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022; – i contratti di appalto o subappalto aventi data certa anteriore al 21/05/2022 (anche per lavori non ancora avviati a tale data).
PROROGA CON RIDUZIONE BONUS MOBILI
Viene ridotto l’importo massimo di spesa ammissibile per fruire del “bonus mobili” che passa dai 10.000 Euro agli 8.000 euro dal 2023 (la detrazione scenderà ulteriormente a 5.000 euro nel 2024). Rimane invariata la detrazione al 50% in 10 quote annuali.
“BONUS VERDE”
E’ prorogato anche per il 2023 il cosiddetto “bonus verde”. La detrazione del 36%, da utilizzare in 10 rate annualii, spetta ai contribuenti che realizzano interventi di: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni… per una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
ELIMINAZIONE “BONUS FACCIATE”
Si ferma al 31 dicembre 2022 il bonus facciate al 60%. Resta la possibilità di fruire dell’ordinaria detrazione del 50%.
DETRAZIONE DELL’IVA AL 50% PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI DI CLASSE ENERGETICA A O B ACQUISTATE DA IMPRESE COSTRUTTRICI
E’ possibile detrarre il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto (originario), effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in 10 anni.
QUINTA CESSIONE DEL CREDITO DA BONUS EDILIZI E GARANZIA SACE
Il numero massimo di cessioni dei crediti edilizi sale da 4 a 5. Viene innalzato da 2 a 3 il numero di cessioni possibili in “ambiente protetto” ossia tra banche e intermediari finanziari. Resta poi la possibilità di un’ultima cessione da parte della banca a un soggetto titolare di partita IVA.
L’altro fronte di intervento riguarda l’introduzione della garanzia Sace per i prestiti bancari destinati alle imprese di costruzioni. La platea degli interessati è quella degli operatori dell’edilizia (codici Ateco 41 e 43) ma con limitazione ai crediti generati da interventi relativi al 110%.