Legge di Bilancio 2021, informativa paghe

Legge di Bilancio 2021, informativa paghe
08/01/2021 Giovanna Zago

Legge di bilancio

Alcuni aspetti di interesse per le imprese con dipendenti

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19.

Presentiamo alcuni punti di interesse:

  • Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani (commi 10-15)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

  • Esonero contributivo per le assunzioni di donne (commi 16-19)

È prevista, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, l’estensione dell’esonero contributivo già previsto dalla Legge 92/2012 per l’assunzione di donne con determinati requisiti: la misura viene elevata dal 50 al 100%, nel limite massimo di Euro 6.000 annui, e viene confermata la durata pari a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

  • Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)

Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

  • Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

  • Proroga APe Sociale (commi 360-361)

È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

  • Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)

Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Dal 2021 lo stesso congedo spetta anche in caso di morte perinatale (morte del feto o del neonato che avviene tra la 28° settimana di gravidanza e i sette giorni dopo il parto).

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Per qualsiasi informazione vi invitiamo a prendere contatto con i referenti dell’ufficio paghe di Cna Asolo.

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Leggi l’informativa fiscale sulla Legge di bilancio