Concordato preventivo biennale
Informativa fiscale
Il nuovo CPB è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo.
Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (solo annualità 2024).
Sono espressamente esclusi i contribuenti che:
- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
- contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023
Il reddito concordato, calcolato dall’Agenzia delle Entrate, non tiene conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale.
Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Per il primo anno di applicazione, l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Al fine di renderlo più conveniente, per la parte di incremento rispetto al reddito 2023, è possibile anche optare per un regime opzionale tramite cui assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva cosi determinata per i diversi contribuenti in base al punteggio di affidabilità del periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
- punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
- punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
- punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.
Tra i benefici fiscali riconosciuti segnaliamo anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per determinate compensazione di crediti e l’esclusione di alcune tipologie di accertamenti.
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno adempiere agli obblighi previsti dalle normative: conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi…
Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguarda solo il periodo d’imposta 2024.
Leggi l’informativa completa anche delle cause di esclusione e decadenza, scarica il file “CPB, tutte le novità!“.
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Modalità di incarico per verifica CPB
Per gli associati che intendono verificare l’opportunità di aderire al CPB, chiediamo di compilare e firmare restituito l’incarico entro il 30/09/2024.
Lettera di incarico per calcolo CPB.