Limite per l’utilizzo del contante
Anno 2022 – limite 2.000 euro
Il valore limite di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, in seguito alle modifiche del Decreto Milleproroghe, è ritornato a 2.000 euro fino al 31.12.2022.
Nel territorio nazionale sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a euro 1999,95.
L’importo esatto ai 5 centesimi di euro del limite del contante è legato ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, infatti la cifra da pagare deve essere arrotondata per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini dell’ammontare richiesto.
Ricordiamo che gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet o su dispositivi portatili.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge.
I trasferimenti superiori ai 2.000 euro, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
La normativa antiriciclaggio definisce un’operazione frazionata con un’operazione dal valore economico unitario di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.
Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Deroga stranieri (Art.3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012)
Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato Italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15 mila euro.
La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato:
– l’invio di una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate;
– acquisizione di fotocopia del passaporto del cessionario o committente e di un’autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
– deposito dell’incasso deve avvenire il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.
Sanzioni
Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente regime sanzionatorio che prevede una multa amministrativa pecuniara da 1000 euro a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto dal 1° gennaio 2022.