Decreto Legge “RILANCIO”

Decreto Legge “RILANCIO”
22/05/2020 Giovanna Zago

Decreto Legge “RILANCIO”

Pubblicato in G.U con le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, in vigore dal 19 maggio 2020.

 

  1. INTRODUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TITOLARI DI PARTITA IVA

Viene riconosciuto ai titolari di partita IVA quali artigiani, commercianti, imprese industriali e di servizi (ma con esclusione, salvo rare eccezioni, dei liberi professionisti) con ricavi 2019 non superiori a Euro 5.000.000, un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019 (cioè ci sia stato un calo di più del 33%). L’importo del contributo (che è comunque riconosciuto almeno in una misura minima di Euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per le società) è compreso tra il 20% e il 10% della riduzione del fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e compensi del 2019 (precisamente: 20% per i soggetti che nel 2019 hanno avuti ricavi o compensi inferiori ai 400.000 Euro; 15% per i soggetti che nel 2019 hanno avuto tra i 400.000 Euro e 1.000.000 di Euro di ricavi o compensi; 10% per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi da 1.000.000 a 5.000.000 di Euro). Per ottenere l’indennizzo i soggetti interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente via web, all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la trasmissione delle domande.

 

  1. ESTENSIONE AL MESE DI APRILE DELL’INDENNITA’ DI 600 EURO A TUTTI GLI ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI, CO.CO.CO. E LIBERI PROFESSIONISTI E INTRODUZIONE CON LIMITAZIONI DI FATTURATO DI UN’INDENNITA’ DI EURO 1.000,00 PER IL MESE DI MAGGIO PER I SOLI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020, (senza necessità di ripresentare alcuna domanda).
Per il mese di maggio, ai soli liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 19.5.20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1.000 euro.

A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, sempre purchè non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.5.2020, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

 

  1. ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI CON CALO DI FATTURATO

Per i soggetti esercenti attività d’impresa e per i liberi professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito d’imposta, che è cedibile (anche ai proprietari dell’immobile) e bancabile, spetta solo se vi è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% in ogni singolo mese di spettanza del 2020 rispetto al medesimo mese del 2019. Il credito d’imposta suddetto è escluso dal reddito imponibile e può essere utilizzato in compensazione con altri tributi o contributi a debito a partire dal momento in cui i canoni sono effettivamente pagati al locatore. Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal D.L. 18 del 17.3.20 (cioè quello previsto per i negozi classati C/1). Il credito d’imposta spetta anche agli Enti non commerciali per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale senza dover rispettare alcuna condizione di diminuzione delle entrate.

 

  1. INTRODUZIONE DI UN SUPERBONUS PARI AL 110% PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ANTISISMICI SUGLI EDIFICI

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione d’imposta viene aumentata al 110% per le opere di isolamento termico (esempio: realizzazione cappotto) e per le opere di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici. La detrazione è fruibile in 5 rate annuali. E’ prevista la possibilità di cedere il credito a banche o a assicurazioni (il 10% in più rispetto al 100% dovrebbe, infatti, compensare gli interessi richiesti dalla banca per il finanziamento).

E’ possibile, in alternativa, ottenere dall’impresa direttamente uno sconto in fattura pari al corrispettivo dovuto e a sua volta il fornitore può cedere il credito alle banche.

In sintesi, i lavori per i contribuenti sono a costo zero e possono avvenire senza alcun esborso finanziario.

E’ importante evidenziare, inoltre, che se si eseguono uno dei due interventi ecobonus “trainanti” (cioè o il cappotto termico dell’edificio oppure la sostituzione di una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore) anche il rifacimento delle facciate o la coibentazione del tetto potranno godere del 110% di detrazione.

Il tetto di spesa per il quale può spettare la detrazione del 110% è di Euro 60.000,00 per il cappotto se si tratta di una unità immobiliare mentre per il condomini il limite di spesa è moltiplicato per le unità immobiliari del condominio.

 

  1. ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER I PAGAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI ORIGINARIAMENTE SCADENTI TRA MARZO E MAGGIO 2020

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia, che avrebbero avuto scadenza il 31 maggio o il 30 giugno (anche con inizio di pagamento rateale) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

E’ sempre possibile effettuare i versamenti in quattro rate a partire, appunto, dal 16 settembre 2020.

 

 

 

  1. PROROGA DELL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DIFFERIMENTO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.

 

  1. ABOLIZIONE DEL SALDO IRAP 2019 E DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2020

Non è dovuto (a titolo definitivo) il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

 

  1. PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; dopo aver esaurito tutto il periodo concesso, potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane del trattamento.

 

  1. ESTENSIONE A 5 MESI DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene esteso dai 60 giorni a 5 mesi, dal 17.03.2020,  il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

 

  1. ESTENSIONE DEL BONUS PER SPESE DI BABY SITTING

Viene disposto l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e viene introdotta la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

  1. INTRODUZIONE INDENNITA’ PER COLF E BADANTI NON CONVIVENTI

Viene introdotta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

 

  1. ISTITUZIONE DI UN REDDITO DI EMERGENZA

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro e di altri requisiti, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 2020.

 

  1. RIDUZIONE DEGLI ONERI SULLE BOLLETTE ELETTRICHE

Per la spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici è introdotta una riduzione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, degli “oneri generali di sistema” e dalla voce “trasporto e gestione del contatore”, presenti sulle bollette.

 

  1. SOSPENSIONE DI ALCUNI VERSAMENTI TRIBUTARI DERIVANTI DA AVVISI BONARI O CARTELLE DI PAGAMENTO

Sono prorogati al 16 settembre 2020 tutti i versamenti relativi agli avvisi bonari nonché i pagamenti di cartelle di pagamento in scadenza fino al 31 maggio. I suddetti i pagamenti dovranno essere fatti a partire dal 16 settembre anche in quattro rate mensili.

 

  1. DEDUCIBILITA’ DELLE SOMME INVESTITE IN AUMENTO DI CAPITALE DI S.R.L. O COOPERATIVE CON FATTURATO OLTRE I 5 MILIONI

Viene introdotta la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per le persone giuridiche, delle somme investite nel 2020 a titolo di aumento di capitale di SRL o cooperative con fatturato superiore ai 5.000.000,00 di Euro. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

 

  1. INTRODUZIONE DI UN BONUS VACANZE

Per il periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 Euro per il pagamento dei servizi offerti da strutture turistico-ricettive in Italia nonché dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Il credito è utilizzabile nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 Euro. Il credito “scende” a Euro 300,00 per i nuclei composti da due persone e Euro 150,00 per i single.

 

  1. AUMENTO AL 50% DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E ALTRE AGEVOLAZIONI ALL’EDITORIA E ALLE EDICOLE

Viene innalzato dal 30% al 50% il credito d’imposta previsto per le spese sostenute per investimenti pubblicitari. Vengono inoltre introdotte ulteriori agevolazioni al settore dell’editoria tra cui l’aumento per il solo 2020 della forfettizzazione della resa al 95% per quotidiani e periodici; un credito d’imposta sempre per il 2020 dell’8% per l’acquisto della carta usata per la stampa delle testate edite; un contributo una tantum fino a 500,00 Euro per gli edicolanti (esclusivi) e un credito del 30% della spesa nel 2020 per acquisto di servizi di server, hosting e banda larga per le testate digitali (tale credito d’imposta è usabile solo in compensazione e sarà necessario presentare un’apposita richiesta dopo l’emanazione di uno specifico decreto).

 

 

  1. REINTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene reintrodotta la possibilità di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate posseduti all’1 luglio 2020. Sui valori rivalutati si applicherà un’imposta sostitutiva dell’11% per entrambi i casi. Le imposte possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30.9.2020 (data entro la quale deve essere giurata la perizia di stima).

 

  1. POSSIBILITA’ DI PROROGA SENZA CAUSALE PER I CONTRATTI A TERMINE

Viene consentita una proroga fino al 30 agosto 2020 dei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, anche oltre i dodici mesi, senza necessità di indicare una causale.

 

  1. PREVISIONE DELLLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

 

  1. INTRODUZIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

 

  1. REVISIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Viene riscritta e potenziata la disposizione contenuta nell’art. 64 del decreto legge 18/2020 e nell’art. 30 del DL. 23/2020 prevedendo il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, professionisti e enti non commerciali anche del terzo settore di un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

  1. INTRODUZIONE DELL’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP

Viene introdotto per le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico l’esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria.

 

  1. INTRODUZIONE ESENZIONE IVA PER I DPI

Viene stabilita l’esenzione dell’Iva sulla cessione di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota Iva passerà al 5%.