Decreto Dignità

Decreto Dignità
10/08/2018 Giovanna Zago

Decreto Dignità

I punti salienti.

 

Il DECRETO LEGGE del 12 luglio 2018 n° 87 denominato DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE è entrato in vigore il 14 luglio ’18.  Il 12 agosto è’ stato convertito il legge dalla Legge 96/2018 e pubblicato in G.U.

Di seguito le novità più significative in tema di occupazione e fisco, aggiornate con le modifiche introdotte in sede di conversione.

CONTRATTI A TERMINE
Il provvedimento mira a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato riducendone la durata massima complessiva, da 36 a 12 mesi o a 24 mesi nei soli casi di:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
-esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contatto sia inferiore a 24 mesi (anziché 36 mesi come previso in precedenza) e per un massimo di 4  volte ( invece di 5), nell’arco dei 24 mesi.

Nel caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, stipulato in assenza di suddette causali o  in caso di violazione delle disposizioni inerenti al rinnovo o proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Il termine entro il quale è ammessa l’impugnazione dei contratto aumenta da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Le modifiche legislative si applicano ai contratti a termine stipulati, per la prima volta, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge (14 luglio’18), nonchè ai rinnovi e alle proroghe contattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Nel periodo che intercorre tra il 12 agosto ’18 ed il 31 ottobre ’18, è consentito prorogare o rinnovare i contratti stiupulati prima del 14/07/2018, applicando le vecchie disposizioni (contratti acausali, massimo 5 proroghe, durata massima 36 mesi).

I contratti a termine per attività stagionali sono esclusi dall’obbligo delle causali, dalla durata massima, dagli intervalli temporali, dai limiti numerici e dal contributo aggiuntivo.

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
I contratti a termine instaurati dalla agenzie interinali sono soggetti alle stesse regole previste per i contratti a termine “diretti”, fatte salve alcune esclusioni (stop & go, numero complessivo contratti, diritto di precedenza). L’individuazione delle causali, nei casi previsti, è un obbligo in capo all’utilizzatore (azienda).

Viene introdotto un limite massimo al numero dei lavoratori che le aziende possono utilizzare attraverso la somministrazione a termine. Restano escluse dai limiti le somministrazioni a termine effettuate con lavoratori in mobilità, disoccupati in NASPI da almeno 6 mesi o svantaggiati.

È stata introdotta la definizione di “somministrazione fraudolenta” intesa nel momento in cui la somministrazione viene utilizzata con la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto; per tale fattispecie sono previste sanzioni in capo sia al somministratore (agenzia) che all’utilizzatore (azienda).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Per gli anni 2019 e 2020, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che non abbiamo compiuto 35 anni di età e non sono già occupati a tempo indeterminato con stesso o altro datore di lavoro, possono beneficiare per il periodo massimo di 36 mesi di un esonero del 50% del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

La norma modifica implicitamente quanto stabilito dalla legge di bilancio del 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero relativo all’assunzione di soggetti di età compresa tra i 30 e 34 anni, prevista inizialmente solo per il 2018. Si ricorda che è a regime l’esonero contributivo per gli under 30.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro che assume a tempo determinato, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, viene incremento dello 0,50% per ciascun rinnovo (no in caso di proroga).

PRESTAZIONI OCCASIONALI
– Ai fini del computo del limite dei compensi erogabili dall’utilizzatore verso la totalità dei prestatori, affinché i compensi erogati ad alcune tipologie di prestatori (pensionati, giovani studenti ecc.) possano essere considerate nella misura del 75% del loro importo, viene introdotto l’obbligo per il prestatore di autocertificare la propria condizione all’atto della registrazione nella piattaforma Inps.
– Per il settore agricolo, viene introdotto l’obbligo per il prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica Inps, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

– Per le imprese alberghiere e le strutture ricettive, operanti nel settore turismo, viene introdotto la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a condizione che tali impresi non occupino più di 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e limitatamente alle attività rese da alcune tipologie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni di sostegno al reddito).
– Per le imprese agricole, alberghiere e le strutture ricettive, viene disposto che la comunicazione della data di inizio e del monte orario presunto possa riferirsi ad un arco temporale non superiore a 10 giorni; per le sole imprese agricole viene inoltre stabilito che le 4 ore di prestazione, ai fini del compenso minimo giornaliero, vengano riferite allo stesso arco temporale.

LICENZIAMENTI
In merito ai contratti soggetti alla disciplina del tempo indeterminato a tutele crescenti, l’indennità risarcitoria da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, è modificata nella misura non inferiore a 6 mensilità (invece di 4) e non superiore a 36 mensilità (invece di 24). Vengono, inoltre, modificati i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità che l’azienda deve inserire nell’eventuale offerta di conciliazione.

DELOCALIZZAZIONE
Decade il beneficio alle imprese che hanno ricevuto agevolazioni e contributi pubblici per investimenti e occupazione, e che spostano l’attività fuori dall’Italia entro i successivi 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata. Sono previste sanzioni da due fino a quattro volte l’importo del beneficio ricevuto.

SPLIT PAYMENT
Abolizione per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettabili a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

SPESOMETRO
Rinvio al 28 febbraio 2019 della scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute del 3° e 4° trimestre 2018 per chi esegue l’adempimento con cadenza trimestrale, o del 2° semestre 2018  per i semestrali.

LUDOPATIA
Vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro. Ai contratti in corso di esecuzione resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa precedentemente vigente.

SPORT DILETTANTISTICO
Abrogata l’intera disciplina delle  Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro e la presunzione per cui le prestazioni sportive dilettantistiche dovevano essere costituite da Co.co.co. Viene ripristinata la situazione in essere al 31/12/2017.