Modifiche in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Modifiche in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
03/03/2022 Giovanna Zago

Modifiche in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro

Le novità introdotte dall’ultima revisione del Dlgs 81/2008

Riferimento Legge 17 dicembre 2021, n 215 di conversione del “Decreto Fisco-Lavoro” (DL 21 ottobre 2021, n. 146), importanti modifiche al D. Lgs. 81/2008.

Le principali novità

È stato attuato un ampliamento delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale, in concerto con le ASL, avrà il compito di svolgere le attività ispettive in materia di SSL a livello provinciale.

È stato introdotto il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale sia nel caso in cui dovesse essere rilevato un numero di personale non regolare maggiore del 10% rispetto al totale dei lavoratori, sia nel caso di comprovate gravi violazioni della normativa.

Tra le inadempienze maggiormente significative segnaliamo:

– La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR;
– La mancata redazione dei POS per i cantieri;
– La mancata elaborazione del piano di emergenza (per le attività soggette a tale adempimento);
– La mancata formazione e addestramento del personale per l’utilizzo di attrezzature di lavoro, DPI di III categoria, lavori su fune, montaggio/smontaggio ponteggi e attività di movimentazione manuale dei carichi.

È stato introdotto l’obbligo a carico del datore di lavoro, afferente a qualsiasi settore o livello di rischio, di individuare e formare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Il preposto dovrà sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, i datori di lavoro che ricoprono la figura dell’appaltatore o del subappaltatore hanno l’obbligo di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Agli obblighi già previsti a carico del preposto si aggiunge che, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, gli stessi debbano intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Nel caso in cui le disposizioni impartite non venissero attuate e se dovesse persistere una condizione di pericolo, il preposto dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

La formazione dei preposti, sino ad ora soggetta ad obbligo di aggiornamento quinquennale, subisce una notevole variazione con il nuovo obbligo di aggiornamento biennale.

È stato previsto un nuovo obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza per i datori di lavoro.

Si specifica che gli obblighi sopra descritti sono già in vigore.

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