Unioni civili e convivenze di fatto

Unioni civili e convivenze di fatto
01/06/2017 Giovanna Zago

Unioni civili e convivenze di fatto

Da circa un anno è in vigore la Legge n.76/2016, che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato le convivenze di fatto.

Cosa prevede la legge e cosa cambia concretamente per le persone che sono unite da un legame stabile ma non da un vincolo di matrimonio?

Unione civile

Si riconosce giuridicamente la coppia formata da due persone dello stesso sesso, avvenuta con dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni.

L’unione comporta l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni.

In generale, in tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole coniuge/i o termini equivalenti, devono intendersi riferite ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Convivenza di fatto

L’istituto che disciplina la convivenza di fatto può riguardare sia coppie eterosessuali sia quelle omosessuali.

Vengono definiti conviventi di fatto due persone maggiorenni:
– non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
– unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
– coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (dichiarazione anagrafica di convivenza).

Alle convivenze di fatto vengono riconosciuti:

– diritti previsti dall’ordinamento penitenziari: il diritto di visita, di accesso ai dati personali in ambito sanitario.

– diritto alla rappresentanza: un soggetto potrà scegliere il partner come suo rappresentate, per esempio nel caso di una malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o in caso di morte per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

– Il diritto di abitazione: alla morte del partner, nel caso in cui sia il proprietario della casa di comune residenza, colui che resta ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

– equiparato il rapporto di convivenza a quello di coniugi ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nell’inserimento e formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

-estensione al convivente di fatto delle prerogative (partecipazione agli utili) previste in materia di impresa familiare che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali e gli aspetti economici della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

 

Il contratto, le modifiche e la risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Differenze tra unioni civili e coppie di fatto

L’unione civile viene introdotta come specifica formazione sociale, per riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo. Riguarda solo le coppie omosessuali.

I rapporti patrimoniali ed economici devono essere disciplinati tramite contratto nella convivenza di fatto mentre nell’unione civile come regime di partenza si intende la comunione dei beni a cui si può venir meno, optando per la separazione.

Per lo scioglimento dell’unione civile si applicano le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio.

La convivenza di fatto, a differenza delle unioni civili, non dà diritto alla pensione di reversibilità.

Nell’unione civile si può stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i cognomi della coppia.