Sospensione adempimenti per il professionista malato/infortunato

Sospensione adempimenti per il professionista malato/infortunato
14/01/2022 Giovanna Zago

Sospensione adempimenti per il professionista malato o infortunato

 

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:
• morte
• grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro
• parto prematuro / interruzione di gravidanza
• cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero
non trasmetta atti/documenti/istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.

Pertanto nei casi indicati sopra, per il professionista viene prevista:

  1. la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  2. l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Il termine per l’adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno del decesso/ricovero in ospedale/permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari, attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.