Congedo parentale COVID-19
Modalità di fruizione del congedo parentale COVID-19
Con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 è stata stabilita una nuova proroga dei congedi parentali straordinari per Coronavirus per genitori che lavorano e necessitano di poter prendersi cura dei figli di età non superiore ai 12 anni.
Il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e
che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, (non negli stessi giorni e
sempre nel limite complessivo) per un massimo di 15 giorni per nucleo familiare (non per figlio).
La possibilità di fruire del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
Evidenziamo alcuni aspetti:
- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto
anche in modalità frazionata a giorni. - il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo
in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni.
Alcuni casi in cui tale beneficio è incompatibile:
– con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020.
– con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo
familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
– con lo stato di disoccupazione o assenza di lavoro del genitore
– con la contemporanea (negli stessi giorni)percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG…
Si i può usufruire del congedo COVID 19 anche nel caso in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti situazioni: : malattia, maternità/paternità, modalità di lavoro in smart working, ferie.
CONGEDI PER LAVORATORI AUTONOMI
Nei casi di sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza, si può fare richiesta del congedo trattandosi di
una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
Per il congedo parentale COVID-19 è attiva la procedura online INPS. Chi desidera può fare la richiesta tramite il PATRONATO EPASA, referenti Jenny Soligo e Ombretta Artuso di Cna Asolo.
Scarica i chiarimenti dell’INPS sulle modalità di fruizione dei congedi parentali.